Statuto dell'Associazione Amici della Navigazione della Regione dei Laghi
1. Nome e sede
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata “Associazione Amici della Navigazione della regione dei Laghi” con sede in viale Castagnola 12, 6900 Lugano – Cassarate.
2. Finalità (scopo)
L’Associazione ha quale fine:
- Promuovere e divulgare conoscenze naturalistiche, scientifiche e culturali sia all’interno dell’Associazione sia al suo esterno, promuovendo momenti di incontro dedicati
- Promuovere e valorizzare il patrimonio storico dell’attività di navigazione, sostenendo ogni iniziativa volta a sostenerne la sua diffusione, ad esempio attraverso la creazione di un apposito museo
- Promuovere lo sviluppo del turismo e del traffico turistico al fine di valorizzare il territorio e di garantire un servizio di navigazione di qualità che sia all’altezza dell’importanza del territorio
- Sostenere lo sviluppo del traffico di linea via lago come valida alternativa a strade e ferrovie
- Promuovere la raccolta fondi per l’acquisto di ogni bene necessario al promovimento dell’attività di navigazione, anche in favore della Concessionaria che opera sul Lago di Lugano
- Incoraggiare gli scambi di conoscenze ed esperienze con altre associazioni aventi analoghi scopi, presenti sia in Svizzera sia all’estero
- Sviluppare relazioni con amatori, sponsor e mecenati
- Sviluppare relazioni con il tessuto economico ed accademico locale.
Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone:
- dei contributi dei soci fondatori, la cui quota è fissata dalla Direzione
- dei contributi dei soci sostenitori, la cui quota è fissata dalla Direzione
- ogni contributo volontario di qualsiasi persona e/o ente
4. Soci – ammissione
Ogni persona fisica e giuridica promotrice della costituzione dell’Associazione è considerata socio fondatore. In presenza di valide ragioni, è possibile l’estensione della qualità di socio fondatore anche a persone non intervenute in sede di costituzione.
Ogni persona fisica, giuridica o istituzione che condivida le finalità contenute nell’art. 2, può diventare socio sostenitore, previo pagamento della quota sociale.
Le richieste d’ammissione vanno inoltrate alla Direzione; l’assemblea sociale delibera sull’ammissione.
5. Cessazione dell’appartenenza
L’appartenenza cessa:
Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC.- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione, fallimento o scioglimento.
La lettera di dimissione deve essere inviata alla Direzione.
Le dimissioni nel corso dell’anno non annullano l’obbligo del pagamento della tassa dell’anno in corso.
Le dimissioni nel corso dell’anno non annullano l’obbligo del pagamento della tassa dell’anno in corso.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento, in presenza di valide ragioni su insindacabile giudizio della Direzione.
7. Organizzazione dell’associazione:
L’Associazione si compone dei seguenti organi:
7. Organizzazione dell’associazione:
L’Associazione si compone dei seguenti organi:
- l’Assemblea sociale
- la Direzione
8. L’Assemblea sociale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. Un’Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.
L’Assemblea sociale viene convocata tramite lettera trasmessa via posta, fax o email ai soci almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:
9. La Direzione
- Elezione o revoca della Direzione
- Elezione o revoca dell’Ufficio di revisione
- Elaborazione e modifica degli statuti
- Approvazione della contabilità
- Ammissione dei soci
- Estensione della qualifica di socio fondatore
9. La Direzione
La Direzione è composta da tre a sette membri, scelti tra i soci con le seguenti nomine: Presidente, Co Presidente, Vice Presidente, Membri.
La Direzione rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso.
La Direzione propone all’Assemblea l’ammissione dei soci, rispettivamente l’estensione della qualifica di socio fondatore.
La Direzione delibera altresì sia per l’ammontare della quota annuale dei soci sia per l’esclusione dei soci.
La Direzione decide la costituzione di sezioni.
La Direzione può costituire e liquidare le Sezioni, ne approva il regolamento, può assegnare alle sezioni alcune specifiche attività verificandone l’esecuzione e il relativo budget.
11. Firma
12. Responsabilità
13. Scioglimento dell’associazione
14. Entrata in vigore
10. Sezioni
La Direzione ha la facoltà di costituire nonché liquidare delle Sezioni, che non saranno in nessun caso delle associazioni a sé stanti ma unicamente delle entità prive di autonomia, suddivise all’interno dell’Associazione.
La Direzione ha la facoltà di costituire nonché liquidare delle Sezioni, che non saranno in nessun caso delle associazioni a sé stanti ma unicamente delle entità prive di autonomia, suddivise all’interno dell’Associazione.
Le Sezioni hanno la funzione di gestire alcune attività dell’Associazione, che saranno loro espressamente delegate dalla Direzione. A tale scopo, la Direzione definirà in maniera precisa e comunicherà per iscritto alle Sezioni le attività loro assegnate, esplicitando le loro competenze. Se necessario, la Direzione potrà mettere a disposizione delle Sezioni un budget specifico per lo svolgimento di queste attività.
La Direzione può emanare un regolamento organizzativo per ogni singola Sezione. Questo regolamento può prevedere un Comitato sezionale, che in nessun caso è parificato ad un organo dell’Associazione; le uniche competenze sono di coordinare e gestire le attività delegate dalla Direzione alle Sezioni.
Ogni socio dell’Associazione può appartenere a una o più Sezioni.
11. Firma
La Direzione designa le persone autorizzate a firmare e la modalità di firma.
Le Sezioni non hanno nessun diritto di firma autonomo e non vincolano in nessun caso l’Associazione.
12. Responsabilità
Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
13. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall’Assemblea sociale. In questa eventualità, i mezzi in possesso dell’associazione dovranno essere devoluti in favore di altro organismo riconosciuto come esente dall’imposizione fiscale, in virtù dei propri scopi di pubblicità utilità.
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va a un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC).
14. Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 31 gennaio 2020.